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Competenze professionali

 

Esercizio della libera professione di geometra – competenze opere in c.a.


Richiami normativi :

Le competenze professionali, come già in passato palesemente affermato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio Opere Pubbliche, sono fissate dalle disposizioni generali della Stato .
L’esercizio della professione di geometra è regolamentato dal R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, come modificato ed integrato dal D.L.Lgt. 22 novembre 1944 n. 382 e dalla L. 3 agosto 1949 n. 536 .
In particolare l’art. 16 relativo a “Oggetto e limiti dell’esercizio professionale”,  alla lettera “m”, nelle attività consentite, testualmente riporta : “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili” potendosi subito desumere che la competenza dei geometri, appare essere  sufficientemente ampia, sebbene limitata alla progettazione ed esecuzione di modeste costruzioni civili .
Per valutare l’idoneità del geometra a firmare il progetto di un’opera edilizia che comporti l’uso del cemento armato, occorre considerare  le concrete caratteristiche dell’intervento non potendosi prefissare criteri rigidi e fissi, ma essendo necessario considerare tutte le particolarità dell’intera vicenda, anche alla luce dell’evoluzione tecnica ed economica del settore edilizio.
In particolare basta ricordare che già la legge  5 novembre 1971, n. 1086, nel disciplinare la progettazione e direzione dei lavori sulle opere in cemento armato, faceva riferimento non solo ai tecnici laureati, bensì anche alle figure professionali dei geometri, precisando soltanto che potevano sottoscrivere i relativi progetti nei limiti delle proprie competenze .
Non si discosta di molto il testo dell’art. 64 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia), che regola oggi la materia, con chiaro e generico riferimento a “tecnico abilitato” iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e “collegi” professionali.
Anche per quanto riguarda le costruzioni ricadenti nelle zone dichiarate sismiche, al geometra non può essere precluso operare. Tale affermazione trova fondamento nel disposto dell’art. 17 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, << Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche >> che nell’individuare le figure professionali “abilitate” fa specifico riferimento al geometra.
Ciò è espressamente ribadito dall’art. 93 del richiamato D.P.R. 380/2001, che disciplina la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche di cui all’art. 83 avente ad oggetto tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in dette zone .
Fa seguito l’art. 94 relativo all’autorizzazione per l’inizio dei lavori che testualmente riporta: “ I lavori devono essere diretti da (omissis) geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze”.
A comprova  anche il disposto dell’art. 67  in ordine al collaudo statico, ove al comma 1  testualmente recita : “Tutte le costruzioni di cui all’art. 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico” e nel rammentare che il richiamato art. 53 attiene alla definizione delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica la cui esecuzione è disciplinata dalle norme innanzi esposte, risulta inequivocabile che in dette costruzioni rientrano quelle per cui vi è attività del geometra il cui collaudo, così come per tutte le altre,  è rimesso ad un ingegnere o ad un architetto   iscritto all’albo da almeno dieci anni, giusto il comma 2 del citato art. 67 .
Nondimeno inoltre la L.R. n. 9 del 07.01.1983  << Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico >>  che indica specificatamente il Geometra tra le figure che concorrono ad attività professionali in zone dichiarate sismiche, nei limiti delle rispettive competenze .
A tanto si è uniformata la Giunta regionale della Campania che con la deliberazione n. 3664 nella seduta del 27 maggio 1994,  ha altresì, espressamente riconosciuto in zone classificate sismiche la competenza ai tecnici diplomati per costruzioni di “modesta entità” secondo la legislazione vigente, tanto la redazione del progetto architettonico quanto la direzione dei lavori di edificazioni strutture intelaiate, sempre che il progetto stesso sia corredato di calcoli strutturali elaborati da un ingegnere o architetto, ed in presenza del collaudatore statico in corso d’opera previsto dalla L.R. 9/82 .
A tal proposito va ricordato la piena legittimità della collaborazione professionale tra gli architetti o ingegneri ed i geometri - nell’ambito della quale il geometra redige il progetto architettonico – in quanto disciplinata dall’art . 11 della legge di tariffa n. 144/49 che peraltro non prevede alcun limite (cfr.    Cass. Sez. VI penale, n. 4662/95, n. 5416/95; Pretura di Belluno, n. 46/98, n. 638/98 etc .) .
Tale principio è stato anche ribadito dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con le sentenze della quinta sezione, n. 248/97, n. 83/99, n. 5208/02 e n. 3068/03 .
E’ di tutta evidenza che ogni diversa determinazione in merito sarebbe priva di significato e smentita, in linea di principio, da statuizioni provenienti da precise norme e da decisioni giurisprudenziali dei massimi organi di giustizia cui non possono essere accostate eventuali e contrastanti deduzioni prive di supporto giuridico, come evidenziato con atto di diffida da parte del Consiglio Nazionale dei Geometri  all’Ufficio Genio Civile di Salerno in data 6 dicembre 2004 .


Geom. Dante Cortiglia  

Normative
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Regolamento per la professione di geometra - Regio Decreto 11 Febbraio 1929, n. 274 Decreto 11 Febbraio 1929
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