COVID-19, ORDINANZA N. 27 DEL 3 APRILE 2020: ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA
L’Ordinanza n.27 del 3 aprile 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dellemergenza epidemiologica da COVID-19. L’Ordinanza proroga le precedenti ordinanze, allineandole alla scadenza dell’ultimo DPCM. Restano in vigore tutte le misure adottate finora, con integrazioni e ulteriori misure di prevenzione.
Ecco la parte ordinativa dell’ordinanza:
1. Con decorrenza dalla data odierna e fino al 13 aprile 2020 sono confermate le misure di contenimento e prevenzione disposte con le seguenti ordinanze:
1.1. Ordinanza n.16 del 13 marzo 2020, con relativo chiarimento n.7, pubblicati sul BURC n.35/2020 e n.40/2020 in tema di attività sanitarie, socio-sanitarie e riabilitazione;
1.2. Ordinanza n.19 del 20 marzo 2020, pubblicata sul BURC n. 45/2020, in tema di lavoro a distanza ed edilizia su committenza privata e pubblica, con la seguente precisazione quanto al punto 2:
2.1. È sospesa lattività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi – limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.)- gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, ladeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziali, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente.
2.2. per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi lavvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e ledilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.), valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo lobbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente.
Per ulteriori informazioni si rimanda al link seguente http://www.regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/covid-19-ordinanza-n-27-del-3-aprile-2020-ulteriori-misure-di-prevenzione-e-gestione-dell-emergenza