Normativa VVFF – Proroga Alberghi

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Il Dipartimento dei Vigili del Fuovco ha emanato alcuni chiarimenti in merito alla Legge 27/12/2017 n. 2015 art. 1 comma 1122 lett. i) – Proroga Alberghi. 

Nella citata norma veniva previsto che le attività turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrate in vigore del DM 0 prime 1994 ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con DM 16/3/2012, potessero completare la relativa attività uniformandosi alle disposizioni di prevenzioni incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale VigiliI del Fuoco, entro il 1° dicembre 2018, della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

resistenza al fuoco delle strutture; relazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoio; scale;ascensori e montacarichi;impianti idrici antincendio; via d‘uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; via di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali a deposito.

In particolare, le attività ricettivo turisticho alberghiere che potranno beneficiare del regime di proroga, sono quelle “il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che eserciscono con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettibilità alle procedure di prevenzione incendi”.

Fermo restando il termine del 1° dicembre 201, secondo un chiarimento fornito ai propri uffici, il Dipartimentro dei Vigili del Fuoco ritiene che le suindicate attività turistiche alberghiere, possano comunque beneficiare del regime di proroga disposto dal legislatore, presentando la SCIA parziale oltre il 1° dicembre 2018. In tal caso, alla SCIA, dovrà essere allegata”una dichiarazione di cui risulti che, medio tempore, l’attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero momentanea in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi”.