Riscontro nota prot. 1569/21

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In merito a quanto richiesto con nota da parte del Coordinamento del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Campania, sulla possibilità di posticipazione della dichiarazione relativa al pagamento competenze professionali in relazione agli interventi oggetto di detrazioni, incentivi e altri benefici fiscali previsti dalla legge, la Regione Campania ha provveduto alla modifica della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale).

Sul BURC n. 63 del 29 giugno è stata pubblicata la Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5 che modifica la L.R. 59/2018, la quale all’art. 3 ha introdotto i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater riportati di seguito:

2 bis – La dichiarazione di cui al comma 1 è resa dal professionista all’amministrazione competente anche successivamente al rilascio dell’atto autorizzativo o alla ricezione dell’istanza ad intervento diretto, se il pagamento delle spettanze professionali da parte del committente è posticipato in ragione del previo ottenimento di detrazioni, incentivi e altri benefici fiscali previsti dalla legge.
2 ter – Nei casi di cui al comma 2 bis, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa entro tre mesi dall’inizio dei lavori, mentre quella resa dai tecnici che hanno sorvegliato l’esecuzione dei lavori deve intervenire entro dodici mesi dalla loro ultimazione.
2 quater – La mancata trasmissione della dichiarazione comporta, su richiesta dei professionisti interessati, la decadenza dell’atto autorizzativo o l’inefficacia dell’istanza ad intervento diretto.”

Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’allegata Legge Regionale n. 5/2021 e nello specifico dell’articolo 65.

In allegato ⇒ Riscontro nota prot. 1569_21